Fotovoltaico e condominio
L'occupazione integrale del tetto è legale?
ll Tribunale di Bergamo, con la sentenza n. 1544 del 12 luglio 2023, ha affrontato un complicato contenzioso tra condòmini, avente ad oggetto una molteplicità di domande, tra cui quella inerente all'occupazione integrale del tetto, avvenuta ad opera di uno dei proprietari, mediante l'installazione di un impianto fotovoltaico. Analizziamo più nel dettaglio la vicenda e vediamo qual è stata la risposta del giudice orobico.
Impianto fotovoltaico sul tetto comune: fatto e decisione
Il condomino del primo piano conveniva in giudizio il proprietario del piano superiore lamentando una serie di violazioni.
Una di queste riguardava la presunta copertura integrale del tetto comune dell'edificio mediante l'installazione unilaterale di un impianto fotovoltaico.
In buona sostanza, secondo l'attore i pannelli solari avrebbero occupato quasi tutta la superficie del tetto, e comunque tutte le parti esposte al sole.
Pertanto, chiedeva la condanna del convenuto alla liberazione del 25% delle porzioni di tetto occupate dai pannelli fotovoltaici; in via subordinata la sua condanna al risarcimento del danno per l'impedimento all'uso della cosa comune.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta chiedendo il rigetto integrale della domanda attorea. Ai sensi dell'art. 1102 c.c., infatti, ciascuno può servirsi della cosa comune, potendo perfino trarre un vantaggio maggiore rispetto agli altri comproprietari.
Il Tribunale di Bergamo, pronunciandosi su questa specifica domanda, ha ritenuto infondate le ragioni dell'attore.
Secondo quest'ultimo, il convenuto avrebbe unilateralmente posizionato l'impianto fotovoltaico occupando integralmente le due porzioni di tetto esposte al sole.
In effetti, la consulenza tecnica ha avuto modo di confermare tale tesi: a seguito dei lavori di ristrutturazione, veniva realizzato un nuovo impianto fotovoltaico su una falda (in favore di tutte le parti in causa), mentre il convenuto posizionava un nuovo impianto per pannelli solari termodinamici sull'altra falda, a proprio uso esclusivo.
Conseguentemente, secondo il Consulente tecnico d'ufficio, le falde occupate da tali impianti non sono disponibili per ospitarne ulteriori, ma risulta possibile il posizionamento di nuovi pannelli solari sulle restanti due falde del tetto, così come riportate in planimetria.
Non è quindi vero che il tetto sia stato totalmente occupato dall'impianto del convenuto, sebbene sia stato il primo ad avvalersi della possibilità di installare il fotovoltaico.
La domanda dell'attore va quindi rigettata, in quanto l'art. 1102 c.c. consente l'uso più intenso del bene comune, purché non ne venga alterata la destinazione d'uso o non si inibisca totalmente il suo utilizzo anche agli altri.
Impianto fotovoltaico sul tetto comune: considerazioni conclusive
La sentenza del Tribunale di Bergamo si pone nel solco tracciato dalla precedente giurisprudenza di legittimità.
L'art. 1102 c.c. garantisce a ciascun partecipante il diritto di utilizzare la cosa comune a condizione di non alterarne la destinazione e non impedirne il pari uso da parte degli altri partecipanti.
A tal fine, la nozione di "pari uso" non va intesa come uso identico e contemporaneo da parte di tutti, consentendo una più intensa utilizzazione da parte di un comproprietario, che sia compatibile con i diritti degli altri.
In particolare per stabilire se l'uso più intenso da parte del singolo sia legittimo e consentito, non deve aversi riguardo all'uso concreto della cosa fatto dagli altri condòmini in un determinato momento, ma a quello potenziale in relazione ai diritti di ciascuno (così, Cass., sent. n. 6428/2023).
Alla luce del principio di diritto sopra richiamato, nella condotta del convenuto il Tribunale di Bergamo non ha ravvisato una violazione del disposto dell'art. 1102 c.c.
Peraltro, è appena il caso di ricordare come, per pacifica giurisprudenza (ex multis, Tar Lazio, sent. n. 15948/2022), il condomino che voglia installare un impianto fotovoltaico sul tetto comune non debba chiedere il permesso dell'assemblea.
L'articolo 1122 bis c.c., infatti, consente espressamente ad ogni condomino di installare «impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinate al servizio di singole unità sul lastrico solare, su ogni altra superficie idonea comune e sulle parti di proprietà dell'interessato».
Alla luce di ciò, ogni condomino può installare pannelli fotovoltaici sul tetto condominiale, purché non siano pregiudicate la stabilità e/o il decoro architettonico dell'edificio.
Sulla scorta di tale disposizione normativa, quindi, l'assemblea non può negare il permesso ad installare un impianto da fonte di energia rinnovabile, a meno che l'intervento comporti modificazioni alle parti comuni.
Fonte: https://www.condominioweb.com/fotovoltaico-loccupazione-integrale-del-tetto-e-legale.20935#2